Tribunale di Brindisi, Sentenza del 12.04.2017: “…omissis…La predetta indennità trova la propria ratio nell’esigenza di ripristinare l’equilibrio economico sociale e si giustifica nei confronti del conduttore quale compenso per la perdita dell’avviamento commerciale creato con la sua operosità, nonchè al fine di evitare nei confronti del locatore l’arricchimento che egli consegue per l’incremento di valore che l’immobile ha ricevuto per le attività svolte dal conduttore. La suddetta indennità non è però dovuta, in caso di cessazione del rapporto di locazione relativi ad immobili utilizzati per lo svolgimento di attività che non comportino contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Ora la destinazione del locale indicata nel contratto di locazione intercorso tra le parti è quella di “uso deposito e vendita all’ingrosso di mobili, arredamenti e affini e restauro degli stessi”. La convenuta non ha allegato e dimostrato una destinazione diversa rispetto a quella espressamente convenuta. Conseguentemente non può ritenersi che l’immobile locato sia stato utilizzato per attività comportanti contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori. Né tali contatti sono insiti nello svolgimento dell’attività di vendita all’ingrosso…omissis…