0212.2019

Interruzione processo per morte della parte anche dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, ma prima della scadenza dei termini ex art. 190 cpc

Tribunale di Bari – Terza sezione civile, Decreto n.13715 del 20.11.2019.

Il Tribunale di Bari, condividendo l’orientamento della Cass. Civ. sez. I., 30.10.2009. n. 342, ha dichiarato l’interruzione del processo pendente innanzi al tribunale in composizione monocratica, anche se la notifica dell’evento interruttivo (morte della parte costituita) è intervenuta successivamente all’udienza di precisazione delle conclusioni, ma nelle more dei termini previsti dall’art. 190 cpc, non ritenendo doversi applicare l’art. 300 co. 4, seconda parte, cpc, in quanto tale ipotesi non è parificabile al caso in cui il fatto interruttivo avvenga o sia notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio.