
Il Lavoro e il Diritto Vol.1
Prima edizione. Di Pierfrancesco Zecca
codice ISBN 9791259655950 - 2025
Cacucci Editore – Bari
Questo manuale è pensato per gli studenti che si accostano da novizi al mondo del diritto e per qualche pratico che voglia misurarsi con un testo scritto che apra ad una comprensione del sistema giuridico non ridotta ad un approccio per slides.
Il manuale tenta di adottare un linguaggio volutamente “ordinario” nella prospettiva di una comunicazione agevole e perciò più efficace.
La interpretazione nel diritto del lavoro
La attenzione per le tematiche della interpretazione è fondamentale per lo studio del diritto del lavoro perché giova a rammentare il ruolo di fonte integrativa e talora esclusiva del diritto giurisprudenziale (interpretazione della cattedra, della giurisprudenza, degli operatori giuridici tutti, degli stessi richiedenti tutela giuridica) del quale esiste innegabile esempio nel c.d. diritto vivente.
Tale attenzione consente una comprensione altrimenti impossibile del fenomeno relativo alle fonti di diritto di origine extra statuale (ubi societas et ibi jus) e, tra esse, alla fondamentale distinta giuridicità della autonomia sindacale e dei suoi prodotti in una alla comprensione degli strumenti di coordinamento tra l’uno e l’altro ordinamento, tra l’una e l’altra giuridicità.
L’applicazione e dunque l’effettività delle norme di diritto passa attraverso la loro interpretazione.
La interpretazione operata dai giudici, dai docenti, e dagli utilizzatori della legge e del sistema giuridico nella sua interezza, è concretizzazione del comando giuridico in armonia con l’intero ordinamento (rete di parole, di significati possibili, di ragionevolezza delle conclusioni cui la interpretazione porta), esistente in un tempo dato in un contesto statuale o in un aggregato umano.
Ogni regolazione giuridica ha svolto il compito principale di perimetrare e così limitare i poteri di chi deteneva controllo e comando su una aggregazione umana organizzata. La interpretazione (e la applicazione anche puntigliosa) della regolazione raggiunta è quasi sempre stata avvertita dai vari governanti come un freno alla loro azione (si pensi alla Magna charta libertatum imposta a Giovanni senza terre dai suoi baroni o, in antico nell’epoca romana, alla immensa trasformazione operata con la separazione tra “jus e fas”).
“Nessuno abbia l’ardire di aggiungere commentari alle nostre leggi… perché solo all’autorità imperiale è concesso stabilire leggi e interpretarle”.
Questa statuizione dell’imperatore Giustiniano posta a base della sua costituzione “Tanta”, e del divieto di interpretazione delle leggi ritenute in sé perfette, insegna che ogni programma di “riportare gli interpreti ad un loro proprio compito (quale?) ieri come oggi è destinato ad implodere a causa della l’impossibilità pratica di applicare qualsiasi legge senza la sua interpretazione.
Molto ancora insegna la vicenda di Giustiniano imperatore che, (mosso dal fine di “unam reducere consonantiam”, e di raggiungere nello sterminato e perciò confusivo materiale in alluvione accumulato, una armonia applicativa) portò a termine una immensa attività legislativa. Quell’imperatore fu tentato, con la “Constitutio tanta”, di assorbire l’attività di interpretazione nel potere imperiale di legislazione comminando la pena di morte (“poenam falsitatis constituimus”) per chiunque avesse tentato di interpretare le sue leggi o ne avesse operato commento nei tribunali. Nonostante la gravità della pena, la ineliminabile funzione della interpretazione ad opera di giuristi e operatori non venne meno e la ipotesi della legge perfetta in sé e non abbisognevole di interpretazione, implose.
La pubblicazione nel 534 d.c. di un “codex repetitae praelectionis” che sostituiva il “codex vetus” del 529 d.c. è la dimostrazione della maturata consapevolezza giustinianea della incompletezza di ogni legge in sé.
L’insegnamento della storia è fondamentale presupposto di una consapevole interpretazione.
L’interpretazione che opera come individuazione dei significati di un testo normativo avviene su territori extralegali, nei quali è strumentazione base il linguaggio generalmente utilizzato, la ricognizione del sistema dei testi normativi (legali, contrattuali, consuetudinari) nei quali si iscrive la norma interpretata, il patrimonio di conoscenza e di esperienza che è specifico dell’interprete che opera.
L’attività di interpretazione (del giurista, della cattedra, del giudice, dell’avvocato, del cittadino che reclama soddisfazione dei suoi bisogni, dei suoi diritti), si sviluppa attraverso un atto di conoscenza (il più possibile esteso) del materiale prescrittivo variamente disponibile, e si completa con un atto di volizione che indirizza la selezione degli elementi normativi ritenuti adeguati a dare regolazione al caso concreto.
La rilevazione/valorizzazione degli enunciati che possono essere rinvenuti in un testo o in una realtà prescrittiva, non è precostituita all’attività dell’interprete ma ne è il risultato.
La interpretazione è funzione ben separata da quella di produzione della norma e separati sono i piani di legittimo intervento dell’una e dell’altra funzione. La politicità della interpretazione, secondo la lezione di quanti hanno edificato il sistema giuridico di questa repubblica, è la cura dedicata dal giurista, con gli strumenti normati, al profilo alto delle dinamiche della società e dei bisogni di tutte le persone, nessuna esclusa. L’interpretazione si risolve nella esplorazione dell’intero corpo normativo nella sua complessità e talora nella sua contraddittorietà. Non esiste una interpretazione che sia limitata ad un canone unico, meno che mai una interpretazione confinata nelle preferenze di un governo temporaneamente in carica.
Qui ed ora la esplorazione dell’interprete, trova la sua bussola nei principi di uguaglianza, partecipazione, inclusione che reggono l’intero universo normativo che oggi tutti ci lega e ci rende liberi (Carta dei diritti dell’uomo, norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, normazione europea, Costituzione della Repubblica, leggi ordinarie) diritto positivo perché “jus in civitate positum”. Secondo un insegnamento sempre valido tutti siamo servi di questo diritto positivo affinché tutti siano liberi.
L’art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al Codice civile approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262 dedicato alla interpretazione della legge, àncora la interpretazione al “significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”.
La norma codicistica, dunque, lega la interpretazione ad un universo linguistico (“il significato proprio delle parole”) mai identificabile con un obbligo di utilizzare significati normati dalle circolari di un ministro o dalla prospettazione di sanzioni per i casi di difformità della interpretazione data in contrasto con i mutevoli desiderata di una autorità solo “pro tempore” in carica.
Interpretare non è servire.
In questi rigorosi limiti, ogni interpretazione si rivela essere attività politica, perché essa opera la trasformazione di una regola generale e astratta in un insieme di parole che organizzano una vicenda concreta e ad essa attribuiscono valenze di conformità o di contrasto con un quadro ordinamentale di riferimento.
Fatto e diritto non sono entità preesistenti e separate, ma sono il risultato di una attività ricognitiva che entrambi, più o meno ragionevolmente, li rivela e li costruisce in circolo. La sola elencazione delle numerose tipologie di lavoro (agile, intermittente, secondo piattaforme digitali, somministrato, parasubordinato e altri ancora) e dei vari “tipi” di sciopero (articolato, a singhiozzo, a scacchiera, a fischietto, di solidarietà, politico, di difesa dell’ordine costituzionale, e altri ancora) dimostra come i fatti divengano diritto e come il diritto rimodelli i fatti.
La individuazione di quel quadro ordinamentale appena sopra menzionato, la perimetrazione degli elementi significanti che lo compongono, la appartenenza di quegli stessi elementi significanti a universi linguistici ed esperienziali, esterni al testo applicato e tuttavia necessari a identificarne una portata precettiva comprensibile e ricevibile, non hanno solo struttura logica sillogistica o pseudosillogistica, ma hanno complessa tessitura sistemica su un piano culturale consapevole e ampiamente “politico”.
La funzione della interpretazione non consente certo di evitare ogni interrogazione circa il senso del lavoro del giurista, ma vale a scongiurare quella coltivata e imperdonabile inconsapevolezza che magistralmente Italo Calvino addebita a Mastro Pietro Chiodo costruttore perfezionista di forche al (compensato) servizio di un provvisorio piccolo potentato.


