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Il Tribunale del Lavoro di Catania con sentenza n. 5620 pubblicata il 13.12.2024, accogliendo la tesi difensiva della parte assistita dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca ha rigettato la domanda del lavoratore ricorrente relativa allo svolgimento del lavoro supplementare ritendendo “…omissis…che è onere di chi agisce in giudizio asserire e dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere…omissis…” e che “…omissis…In punto di riparto degli oneri di allegazione e prova, la giurisprudenza pone a carico del lavoratore l’onere di allegare e provare in modo rigoroso la consistenza del maggiore orario di lavoro e la effettiva durata della prestazione…omissis…”.
Il Tribunale è giunto alle conclusioni sopra riportate proprio richiamando quanto allegato dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca con particolare riferimento ai principi espressi dalla Corte di Cassazione in materia di lavoro straordinario ed applicabili anche al lavoro supplementare, secondo cui “il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre l’orario normale di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice” (cfr. Cass. n. 4076/2018, Cass. n. 16150/2018; Cass. n. 4408/2021), sicché “il numero delle ore di lavoro straordinario compiute dev’essere provato dal lavoratore, senza che possa farsi ricorso, nel relativo accertamento, al criterio equitativo ex art. 432 cod. proc. civ., atteso che tale norma riguarda la valutazione del valore economico della prestazione lavorativa e non già la sua esistenza” (Cass. n. 14466/99; Cass. n. 19299/2014)

