Tribunale di Salerno, Ordinanza dell’11.04.2017: “….omissis… ritenuto che i “gravi motivi”, sulla base dei quali il giudice istruttore può sospendere l’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c., possano attenere non soltanto al periculum, qualora si ritenga che l’esecuzione forzata del decreto ingiuntivo possa danneggiare in modo grave il debitore, senza garanzia di risarcimento, in caso di accoglimento dell’opposizione, ma anche alla probabile fondatezza dell’opposizione e finanche alla legittimità della concessione del decreto o della provvisoria esecutività dello stesso; ritenuto che nel caso di specie, sotto entrambi i profili non sussistano i “gravi motivi” richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto, tenuto conto anche di quanto riferito dalla parte convenuta opposta in comparsa di costituzione e risposta nonché dei documenti prodotti da quest’ultima e considerato, inoltre che non si ravvisano elementi da cui desumere che la convenuta opposta non sia in grado di garantire il risarcimento in caso di accoglimento dell’opposizione…omissis…”