2606.2017

Incompetenza per materia dichiarata dal primo giudice – Conflitto negativo ex art. 45 c.p.c. sollevato dal giudice “ad quem” – ammissibilità, o meno

Corte di Cassazione, Sez. VI Civile – Ordinanza 7 giugno 2017, n.14252

Va rimessa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione dell’ammissibilità del regolamento di competenza d’ufficio nel caso in cui il giudice dinanzi al quale sia stata riassunta la causa dopo la pronuncia di incompetenza per materia resa da quello originariamente adito, neghi di avere la competenza speciale attribuitagli da quest’ultimo ritenendo la lite da incardinarsi secondo i criteri generali, non condividendo l’orientamento prevalente secondo il quale il giudice della riassunzione può sollevare il conflitto ex art. 45 c.p.c. solo previa positiva individuazione di un diverso criterio di competenza per materia del giudice “a quo”, altrimenti dovendosene ritenere l’inammissibilità profilando implicitamente quel diniego l’applicabilità dell’ordinario criterio di competenza per valore.

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