1203.2020

Decisione del Collegio Arbitrale – Sospensione cautelare dell’efficacia della delibera di esclusione del socio di una s.r.l. adottata dal C.d.a.

Collegio Arbitrale – arbitrato irrituale. Decisione del 4.03.2020

Il Collegio Arbitrale, chiamato a pronunciarsi in ordine all’istanza cautelare di sospensione della delibera di esclusione del socio di una s.r.l. adottata dall’Organo amministrativo, ha ritenuto che anche in relazione alle delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione è applicabile la previsione di cui all’art. 35 D.lgs. 5/2003 a mente della quale, nell’ipotesi in cui la clausola compromissoria consenta la devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, è attribuito agli arbitri il potere di disporre, con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell’efficacia della delibera stessa.

Il Collegio, pertanto, ritenendo sussistente sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora (rappresentato dalla preclusione, per il socio escluso, di tutte le facoltà patrimoniali, amministrative e di controllo della gestione che competono al socio di una s.r.l.), accogliendo l’Istanza cautelare presentata dallo Studio Legale Zecca, ha sospeso l’efficacia della delibera di esclusione del socio ordinandone la iscrizione del provvedimento presso il Registro delle Imprese a cura dell’Organo amministrativo.