0905.2020

Ammissibilità del pignoramento del credito IVA. Credito certo, liquido benché non immediatamente esigibile

Tribunale Ordinario di Bari – seconda sezione, Esecuzioni mobiliari. Ordinanza del 27.04.2020, pubblicata in data 09.05.2020.

Il Tribunale Ordinario di Bari, seconda sezione, Esecuzioni mobiliari, ha confermato la possibilità di sottoporre a pignoramento il credito IVA vantato dalla società debitrice e riconosciuto come esistente dalla stessa Agenzia delle Entrate (terzo pignorato) con la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., benché detto credito non fosse immediatamente esigibile in ragione della mancata presentazione di idonea fideiussione ex art. 38 bis del DPR 633/72.

Il Tribunale dunque, anche all’esito del giudizio incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo, ha assegnato le somme al creditore, assistito e difeso dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca subordinandone il pagamento da parte del terzo pignorato “alla esigibilità del credito ovvero al momento in cui verrà rilasciata la garanzia di cui all’art. 38 bis del DPR 633/72”.