0102.2022

Istanza ex art. 431 co. 6 cpc gravi motivi onere della prova – Sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza pronunciata in favore del datore di lavoro solo quando ricorrano gravi motivi

Ordinanza del 20.01.2022 – Corte di Appello di L’Aquila – Sez. lav.

Con ordinanza del 20.01.2022 la Corte di Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro, ha rigettato, la istanza per la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza di rigetto della domanda attorea. La sentenza di primo grado aveva anche condannato la lavoratrice soccombente al pagamento, in favore della Cooperativa datrice di lavoro patrocinata dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, delle spese di lite.

La Corte pur definito “ingente “l’ammontare della somma stabilita in condanna alle spese, ha confermato il principio secondo il quale incombe sulla parte ricorrente in sospensiva anzitutto l’onere di allegare i gravi motivi la cui esistenza è condizione per la delibazione della sospensiva, e poi di provare i gravi motivi allegati.

In accoglimento delle difese spiegate dallo Studio Legale Zecca centrate sulla mancanza dell’una e dell’altra condizione la Corte ha rigettato l’istanza della ricorrente applicando l’art. 431 co. 6° cpc.