0606.2023

Nullità delle Fideiussioni Omnibus – Rigetto della istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca

Con Ordinanza emessa in data 02.04.2023, il Tribunale di Lecce ha rigettato l’istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ottenuto dalla Banca in forza di una fideiussione omnibus osservando che “l’art. 648 c.p.c. prevede il potere discrezionale del giudice di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo quando l’opposizione o, meglio, le eccezioni dell’opponente non risultino fondate su prova scritta o di pronta soluzione, purché sussista anche il ragionevole fumus del credito, ossia una prova adeguata dei fatti costitutivi del diritto vantato dall’opposto, secondo i canoni del giudizio ordinario di merito”.

Pertanto il Giudice, sulla base delle contestazioni avanzate in relazione a quanto previsto dalla l. n. 287/1990 dall’opponente fideiussore – patrocinato dal Prof. Avv. Zecca –ha rigettato l’istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.