Risarcimento del danno per occupazione illegittima di immobile – Quantificazione
“dal danno in re ipsa al danno normale o presunto”
In ordine alla determinazione e quantificazione del risarcimento del danno conseguente alla occupazione sine titulo di un immobile, il Tribunale di Bari con la Sentenza N. 3969/2024 del 27.09.2024 – seguendo l’insegnamento N. 33645/2022 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione – ha affermato che la locuzione “danno in re ipsa” (utilizzata da un precedente orientamento giurisprudenziale) deve essere sostituita con quella di “danno presunto” o “danno normale”, privilegiando la prospettiva della presunzione basata su specifiche circostanze da cui inferire il pregiudizio allegato. Ai fini della risarcibilità del danno, è necessario che al profilo dell’ingiustizia, derivato dalla violazione del diritto, si associ quello del danno conseguenza, e perciò la perdita subita e/o il mancato guadagno che, sulla base del nesso di causalità giuridica, siano conseguenza immediata e diretta dell’evento dannoso. Il danno risarcibile è rappresentato dalla specifica possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa quale conseguenza diretta della violazione, cagionata dall’occupazione abusiva del “diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo“.
Pertanto il Tribunale di Bari, in totale accoglimento della tesi difensiva della parte patrocinata dal Prof. Avv. Pierfrancesco Zecca, ha condannato il convenuto (occupante illegittimo di immobile) al risarcimento del danno per la perdita subita in conseguenza all’occupazione sine titulo dei locali oggetto di causa quantificato in base al canone locativo di mercato dell’immobile nonché alle spese sostenute dal proprietario per le utenze e per la manutenzione e sanificazione del locale illegittimamente occupato.